LA CORTE DI APPELLO

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di appello
civile  n. 661/1999  promosso  da  Regione  Liguria,  in  persona del
presidente  pro-tempore,  elettivamente  domiciliata  in  Genova, via
della  Giuseppina,  12.5,  presso  e nello studio dell'avv. Gabriella
Schelotto  che  la  rappresenta  e  difende  per  mandato  a  margine
dell'atto di citazione in appello, appellante;
    Contro  C.A.R.E.S.  -  Centro  attivita'  riabilitative educative
sociali,  in  persona del presidente e legalerappresentante Maria Pia
Radi, elettivamente domiciliata in Genova, via Palestro 10.11, presso
e  nello  studiodell'avv. Angela Maugeri che la rappresenta e difende
per  mandato  a  margine della comparsa di costituzione e risposta, e
contro U.S.L. 3 Genovese, in persona del direttore generale, con sede
in  Genova,  elettivamente  domiciliata in via Granello, 1.6 presso e
nello studio dell'avv. Ilaria Illari, appellata-contumace, avverso la
sentenza  resa  inter  partes  dal  pretore di Genova 31 maggio 1999,
n. 984.
                             Conclusioni
    Per  l'appellante:  si  chiede  che  la Corte d'appello voglia in
totale  riforma  della  sentenza  n. 268/1999 del tribunale di Genova
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Liguria
nella  causa  di  1o  grado.  Con  particolare riferimento alla legge
regionale  n. 26/2000;  dichiara  inoltre  che la Cares e' gia' stata
pagata dalla regione.
    Per  l'appellata  C.A.R.E.S.:  piaccia  alla  Corte  d'Appello di
Genova,  contrariis  reiectis,  considerato  quanto  sopra  esposto e
valutate  le  risultanze  degli atti del procedimento di primo grado,
rigettare  l'appello  proposto  in quanto manifestamente infondato in
atto e in diritto, e confermare integralmente la sentenza n. 984/1999
delpretore di Genova.
    In  via  subordinata,  nella  denegata  ipotesi  di  accoglimento
dell'atto  di  appello,  dichiarare  la  U.S.L.  3  Genovese,  in via
alternativa  e/o solidale e/o pro quota con la Regione Liguria tenuta
al  pagamento  delle  somme  di  cui  sopra. Con vittoria di spese ed
onorari del presente procedimento.

                      Svolgimento del processo

    Nel   giugno   del   1997   la   C.A.R.E.S.  -  Centro  attivita'
riabilitative  educative  sociali,  chiese  ed ottenne dal pretore di
Genova  decreto  ingiuntivo nei confronti della U.S.L. 3 Genovese per
l'ammontare di Regione Liguria L. 24.345.267, oltre interessi legali,
quale corrispettivo per servizi di assistenza riabilitativa specifica
fornita  agli  aventi  diritto ai sensi della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, in regime di convenzione.
    L'U.S.L.  ingiunta  propose  opposizione,  a  mezzo  del  proprio
commissario  liquidatore,  convenendo  in giudizio la creditrice a la
Regione Liguria affinche' fosse accertato nel loro contraddittorio il
proprio  difetto di legittimazione passiva e invece la sussistenza di
detta  legittimazione  in  capo  alla  regione;  e  cio' in quanto le
gestioni  delle  nuove istituzioni sanitarie, operative dal 1 gennaio
1995,  non  dovevano  esser caricate dei debiti riguardanti i bilanci
precedenti  secondo  una  corretta  interpretazione dell'art. 6 della
legge  23 dicembre 1994, n. 724, che aveva fatto divieto alle regioni
di   far   gravare   sulle   aziende  neo  istituite  direttamente  o
indirettamente debiti e crediti facenti capo alle pregresse UU.SS.LL.
    La  Regione  Liguria, costituitasi, escluse ogni forma di propria
successione  del  debito  delle unita' sanitarie locali, essa dovendo
solo  far  fronte  a quello delle gestioni stralcio, di queste ultime
esclusivamente  nell'ambito delle quote del fondo sanitario nazionale
assegnatele.
    La   C.A.R.E.S.,   costituitasi,   insistette  per  la  reiezione
dell'opposizione  osservando  che  la successione delle nuove aziende
alle  UU.SS.LL.  aveva  comportato  anche  l'assunzione  dei relativi
debiti  e  crediti  nella  figura  delle  gestioni  stralcio e che la
funzione   assunta   dalla   regione   Liguria  era  solo  di  natura
organizzativa, senza alcuna legittimazione processuale.
    In  esito  ad  istruzione  esclusivamente  documentale il pretore
adito,  definitivamente  pronunciando  revoco'  il decreto ingiuntivo
opposto;  dichiaro' il difetto di legittimazione passiva della U.S.L.
3 Genovese e rigetto' ogni domanda contro di essa proposta; condanno'
la  regione  Liguria  al  pagamento  in favore della C.A.R.E.S. della
somma di L. 24.345.267 con gli interessi legali oltre alle spese.
    Osservo'  il  primo giudice che la riforma del servizio sanitario
nazionale  istituita  dal  d.lgs.  30  dicembre  1992, n. 502 e leggi
successive  aveva  individuato nelle regioni gli enti investiti delle
funzioni  legislative  e  amministrative  in  materia  sanitaria  cui
competeva  altresi  il  compito  di  dettare  norme  disciplinanti la
gestione  finanziaria epatrimoniale delle aziende sanitarie in base a
detta  riforma  la  giurisprudenza,  chiamata ad individuare gli enti
succeduti alle soppresse UU.SS.LL., aveva affermato Iesistenza di una
successione ex lege in capo alle regioni, indicando in queste uitime,
piuttosto  che  nelle  neo  istituite  aziende  sanitarie,  gli  enti
titolari  dei  rapporti di debito e credito delle disciolte UU.SS.LL.
risultanti alla data del 31 dicembre 1994.
    Avverso  le  predette  statuizioni  ha  qui  proposto  appello la
regione  Liguria  denunciandone  l'erroneita' ed instando, in riforma
della  gravata  sentenza,  per  l'accoglimento  delle  conclusioni in
epigrafe trascritte.
    L'appellata  C.A.R.E.S.,  nel  costituirsi, ha chiesto il rigetto
dell' avverso appello e la conferma delle decisioni di prime cure.
    Nella  contumacia  -  non dichiarata - della U.S.L. 3 Genovese la
causa,  sulle  conclusioni come sopratrascritte precisate all'udienza
collegiale  del  21  febbraio  2001, e' stata trattenuta in decisione
scaduti  i  termini  per  il  deposito delle comparse conclusionali e
delle note di replica.

                       Motivi della decisione

    1.  -  Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata
U.S.L.  3  Genovese, non costituitasi nelpresente giudizio nonostante
la ritualita' della notificazione dell'atto introduttivo.
    2.  -  Ai  fini  del  decidere  va  premessa una ricognizione del
complesso quadro normativo della materia di che trattasi.
    Con  il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, emanato sulla base della
legge  n. 421  del  1992,  di  delega  per  la razionalizzazione e la
revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego
e di finanza territoriale, e' stato realizzato il riordinamento della
disciplina  in  materia  sanitaria,  con la soppressione delle unita'
sanitarie  locali  e  l'istituzione  delle  aziende sanitarie locali,
aventi   natura   di   enti  strumentali  della  regione,  dotati  di
personalitagiuridica    pubblica,    di    autonomia   organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile. gestionale e tecnica (art. 3
del decreto).
    La legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto all'art. 6 comma 1:
"... in  nessun  caso e' consentito alle regioni di far gravare sulle
aziende  di  cui  al  d.lgs.  30  dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, ne' direttamente ne' indirettamente, i
debiti  e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unita'
sanitarie  locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni
a stralcio, individuando l'ufficio responsabile dellemedesime".
    Tale  norma ha resistito al giudizio di costituzionalita'. avendo
la  Corte  costituzionale,  con  sentenza21-28  luglio  1995, n. 416,
dichiarato  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  6, comma 1,sollevata dalla regione Sicilia, anche sotto il
profilo, tra gli altri, che esso impone alle regioni di provvedere ai
disavanzi di gestione.
    La  legge  28  dicembre  1995,  n. 549,  a sua volta, ha disposto
all'art.  2,  comma  14  che  "Per  l'accertamento  della  situazione
debitoria  delle  unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
al  31  dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali
delle  istituite  aziende  unita'  sanitarie  locali  le  funzioni di
commissari   liquidatori  delle  soppresse  unita'  sanitarie  locali
ricomprese  nell'ambito  territoriale  delle  rispettive  aziende. Le
gestioni  a  stralcio  di  cui  all'art.  6,  comma 7, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (69), sono trasformate in gestioni liquidatorie
...".
    Tali  norme sono state interpretate dalla Corte di cassazione nel
senso che a seguito della soppressione delle unita' sanitarie locali,
avvenuta con d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e per effetto dell'art.
6,  comma  primo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 2,
comma  quattordicesimo,  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, si e'
verificata una successione ex lege a titolo particolare delle regioni
nei  rapporti  di  debito  e  credito  gia'  facenti capo alle unita'
sanitarie locali.
    Detto  orientamento,  inaugurato  dalle  sentenze  della  S.C. 12
agosto  1996, n. 7479 e 9 novembre 1996, n. 9804, e' stato confermato
dalle  sezioni unite civili (Cass. sez. un. 11 agosto 1997, n. 7482),
costantemente  seguito  dalle  sezioni  semplici  (Cass. 26 settembre
1997,  n. 9438;  Cass.  7  novembre  1997, n. 10939; Cass. 27 gennaio
1998,  n. 803;  Cass.  6  giugno 1998, n. 5602; Cass. 7 ottobre 1998,
n. 9911;  Cass.  17  dicembre  1998,  n. 12648) e nuovamente ribadito
dalle  sezioni  unite  (sent.  18  dicembre 1998, n. 12712; da ultimo
Cass.  23  febbraio  2000,  n. 2032),  con  la  precisazione  che  il
descritto  quadro  normativo  non  risulta  modificato dal successivo
provvedimento  normativo  di  cui  al  d.l. 13 dicembre 1996, n. 630,
convertito  in  legge  n. 21  del  1997,  il  quale e' stato adottato
all'esclusivo  fine  di provvedere al finanziamento dei disavanzi del
servizio  sanitario  nazionale  al  31 dicembre 1994 e si elimitato a
pone  un tale disavanzo a carico dello Stato sino all'importo di lire
5.000  miliardi,  ed  a  costituire,  per il residuo, una provvista a
beneficio delle regioni (Cass. 4 luglio 1998, n. 6549).
    Infatti l'art. 1 del d.l. 13 dicembre 1996, n. 630, convertito in
legge   11   febbraio  1997,  n. 21  dispone  che  "Per  il  parziale
finanziamento  dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario
nazionale  a  tutto  il  31  dicembre 1999, il Ministro del tesoro e'
autorizzato  a  contrarre  mutui,  fino  all'importo  di  lire  5.000
miliardi,  con  onere  a  totale carico dello Stato. La Regione Valle
d'Aosta  e  le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al
finanziamento  dei loro disavanzi ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 5,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724". E il comma 2 specifica che "Le
somme  derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata
dei  bilancio  dello  Stato  per  essere  assegnate  con  decreti del
Ministro  del  tesoro  ad apposito capitolo dello stato di previsione
delMinistero   del   tesoro,  anche  di  nuova  istituzione,  per  il
successivo  versamento alle regioni secondo le modalita' indicate nel
presente articolo".
    Il   dato   normativo   che   risulta  dalla  breve  ricognizione
legislativa  e giurisprudenziale anzidetta (successione delle regioni
nei  debiti  progressi  delle  unita' sanitarie locali) puo', quindi,
considerarsi jus receptum. Non vi e' alcun dubbio pertanto che, sulla
base  di  tali disposizioni, l'appello della regione Liguria, volto a
far  constare  il  proprio  difetto  di  legittimazione passiva nella
soggetta  materia  non potrebbe che essere disatteso proprio perche',
come  sopra  rilevato,  risulta essersi verificata una successione ex
lege  a  titolo  particolare  delle  regioni nei rapporti di debito e
credito gia' facenti capo alle unita' sanitarie locali.
    Cio' precisato, va peraltro rilevato che nel corso della presente
fase  di  giudizio  e'  entrata  in  vigore  la legge regionale della
Liguria  24  marzo  2000, n. 26 la quale, all'art. 1, ha stabilito la
cessazione delle gestioni liquidatorie; e all'art. 2 ha previsto, per
quanto  qui  interessa,  che "Tutti i rapporti giuridici gia' facenti
capo alle unita' sanitarie locali ... operanti nella regione Liguria,
ancorche'  oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono
di   diritto   trasferiti  in  capo  alle  aziende  unita'  sanitarie
locali ...  nonche'  agli  istituti  ed  enti  sopraindicati ai quali
restano  attribuite la titolarita' e la legittimazione, sostanziale e
processuale,  attiva  e passiva, e il relativo esercizio da parte dei
rispettivi legali rappresentanti".
    Si tratta di una normativa regionale che incide profondamente sul
principio sancito dalla normativa nazionale, quale interpretato dalla
univoca giurisprudenza della S.C. anche a sezioni unite, poiche' vale
a caricare le aziende neoistituite proprio dei debiti contratti dalle
vecchie  UU.SS.LL. trasferendo alle stesse cio' che invece doveva far
carico  alle  regioni;  e cio' sia dal punto di vista processuale che
sostanziale  ("restano attribuite la titolarita' e la legittimazione,
sostanziale e processuale, attiva e passiva ...").
    Ritiene   il   collegio  che  la  normativa  regionale  anzidetta
contrasti  con  alcuni  principi  sanciti  dalla  Costituzione; e che
quindi   debba   sollevarsi  di  ufficio  questione  di  legittimita'
costituzionale nei sensi di cui infra.
    Risulta  dapprima  violato  il  principio di cui all'art. 3 della
Costituzione poiche' in una obbligazione di diritto comune (il debito
verso la creditrice C.A.R.E.S. risulta infatti sorto jure privatorum)
viene sostituito di imperio il soggetto debitore ad opera proprio del
soggetto obbligato, senza che a tale sostituzione abbia fatto seguito
ilconsenso  della parte creditrice. La legge regionale infatti altera
l'eguaglianza  delle  parti  sia  nella  sostanzaobbligatoria che nel
processo  poiche'  sottrae un soggetto tenuto ad una prestazione alla
obbligazione  alla  quale  era  astretto per diritto comune, di fatto
istituendo   una   forma   di   liberazione   del   debitore  diversa
dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica.
    Risulta,  poi,  violato  il  principio  di  cui all'art. 24 della
Costituzione il diritto alla difesa affermato da tale disposizione e'
stato  considerato  dalla  giurisprudenza  una  concretizzazione  del
principio  di  eguaglianza, vietando al legislatore l'introduzione di
discriminazioni  irragionevoli  d'ordine  soggettivo nella disciplina
positivadell'accesso alla giustizia.
    Sul  piano  pratico si registrano numerose affermazioni in ordine
alla necessita' di una effettiva eguaglianza delle parti nel processo
che,  specie  nel  campo dei rapporti con la p.a. puo' essere violata
nell'ipotesi   di   istituzione   di  privilegi  tecnico-processuali,
attribuiti  senza  plausibile  giustificazioni  alla  parte pubblica,
oppure  medianteagevolazioni  irragionevoli,  talvolta riservate all'
azione  giudiziaria dello Stato, oppure ancora mediante disparita' di
trattamento  processuale  dei  mezzi  di  tutela  a  disposizione dei
cittadini nei confronti degli enti pubblici.
    La  necessita'  di  una  parita'  formale delle pani nel processo
presuppone  un rapporto di proporzione fra poteri di azione e difesa;
cio' che la dottrina ha qualificato come egalirte' des armes, e cioe'
come equivalenza astratta di chances di successo nella lite cosi' che
ad  entrambe  le  parti  in  giudizio  siano  riconosciute  identiche
possibilitatecnico-processuali  di  far  valere i propri diritti e di
condizionare in loro favore il convincimento del giudice.
    Non pare al collegio che la normativa regionale sia rispettosa di
tale  principio;  poiche'  a  lite  iniziata,  e  quindi  in una fase
processuale  dinamica  in  cui le parti si aspettano - e pretendono -
l'eguaglianza delle armi processuali a loro disposizione, addirittura
sottrae se stessa (la legge regionale si applica proprio alla regione
Liguria in causa) alla soggettivita' passiva derivante da un rapporto
obbligatorio    e,    quindi,    alla    soggettivita'    processuale
(legittimazione  passiva)  alla  quale  era  ed  e' tenuta come parte
sostanziale del rapporto obbligatorio.
    Analogamente  deve  ritenersi  violato  l'art.  111  Cost., quale
modificato  dalla legge costituzionale23 novembre 1999, n. 2 sul c.d.
giusto processo, per il quale, come e' noto, "ogni processo si svolge
nel  contraddittorio  tra  le  parti"  e  soprattutto, per quanto qui
interessa,  "... in  condizioni di parita'"; mentre della sussistenza
di  tale  ultima  condizione e' lecito dubitare per gli stessi motivi
per  i  quali  si  era  ravvisata  dal  collegio  una  violazione del
principio di cui all'art. 24 Cost.
    Ed   infine  ritiene  il  collegio  che  la  normativa  regionale
contrasti  con  l'art. 117 Cost. per il quale la regione puo' emanare
norme  legislative  "nei  limiti  dei principi fondamentali stabiliti
dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche'  le norme stesse non siano in
contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni".
    La  giurisprudenza  costituzionale  ha ritenuto che tali principi
fondamentali    possono    desuinersi   direttamente   o   da   norme
costituzionali, ovvero da obblighi assunti internazionalmente, oppure
ancora  dalla  legislazione  statuale  ordinaria  se  espressione  di
riforme  di  carattere  generale, coinvolgenti l'intera collettivita'
nazionale  (le c.d. grandi riforme; v. ad es. Corte cost. 22 dicembre
1969, n. 160; Cass. 9 aprile 1997, n. 3077).
    Tale  ritiene  il  collegio  essere  questo  il  caso  di specie.
Attraverso  la  legislazione nazionale surrichiamata (in particolare,
attraverso  la  soppressione  delle vecchie UU.SS.LL. e l'istituzione
delle  nuove  aziende  imita'  sanitarie locali) si e' infatti inteso
affrontare  da  parte  dello  Stato  la  grande  forma  del  servizio
sanitario  nazionale,stabilendo  espressamente  che i nuovi organismi
fossero  liberi  da passivita' che ne potessero frenare od ostacolare
l'attivita';  riforma che la legislazione regionale ha invece inteso,
a  giudizio  del  collegio,  ostacolare  onerando le nuove aziende di
quelle passivita' pregresse che il legislatore nazionale aveva inteso
invece attribuire alle regioni medesime.
    Le  questioni  dedotte  sembrano  a  giudizio  del  collegio  non
manifestamente  infondate;  e  sono  rilevanti  ai  fini del decidere
perche',  se  la  legge  regionale  sospettata di incostituzionalita'
fosse realmente dichiarata tale, cadrebbe ogni ostacolo a che venisse
riaffermata,  anche  in  questa sede, la legittimazione passiva della
regione  Ligurianell'obbligazione  debitoria  di  cui e' processo con
ogni conseguenza.
    Gli  atti  vanno  quindi  trasmessi alla Corte costituzionale per
l'ulteriore corso; ed il presente giudizio sospeso sino all'esito del
procedimento di costituzionalita' anzidetto.